Pubblica Sicurezza

Nell’espletamento delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, previste dalla normativa statale (art. 2 della legge-quadro sull’ordinamento di Polizia Locale), la Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana negli ambiti territoriali di propria competenza.
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza:
- Collaborazione al mantenimento dell'ordine pubblico;
- Controllo sull'incolumità dei cittadini e sulla proprietà privata;
- Cura e osservanza delle leggi e dei regolamenti generali o speciali dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.
Quando può servire?
Quando vi trovate in situazioni nelle quali è minacciata la vostra sicurezza o quella di altri cittadini.
COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ - CESSIONE DI IMMOBILE A FAVORE DI CITTADINO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO
L’art 7 del d.Lvo n. 286/98 stabilisce gli obblighi dell’ospitante.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento dei beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
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