Ricorsi
Vademecum al ricorso per violazioni al codice della strada
Il ricorso è possibile
Se si ritiene di essere stati multati ingiustamente, ovviamente, il ricorso deve essere motivato da validi presupposti giuridici (errori formali e/o sostanziali quali cartelli inesistenti, dati errati, categorie aventi diritto a deroghe, etc.).
Attenzione: le lamentele dovute a comportamenti del personale, non possono dare avvio al ricorso, ma possono essere inoltrate come reclami e contenere la descrizione dell'accaduto.
I TEMPI DEL RICORSO
Entro 60 giorni (pena la nullità del ricorso):
- dalla contestazione effettuata personalmente al trasgressore;
- dalla notifica presso la residenza/dimora/domicilio/domicilio legale dichiarato dall’interessato/ufficio postale, al proprietario del veicolo o altra persona obbligata per legge;
Se si è in possesso solo dell’avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo, non è possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace, ma bisogna attendere la notifica.
A CHI FARE RICORSO
- Al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione (se il ricorso è respinto, sarà ingiunto il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione iniziale);
- Al Giudice di Pace della località ove è stata commessa la violazione (la sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, ma segue solo ad espressa richiesta del ricorrente e conseguente eventuale decisione in tal senso da parte del Giudice).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 08.04.2004 non si deve più pagare una cauzione all’atto del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice di Pace. Avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che respinge il ricorso è ammessa impugnazione avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.
CHI PUO' FARE RICORSO
Il conducente o il proprietario del mezzo o legale rappresentante di questi o esercente la potestà in caso di minore.
COME FARE RICORSO
Il ricorso deve essere presentato in carta semplice e deve contenere:
- data di presentazione;
- estremi del verbale;
- generalità del ricorrente;
- dati identificativi completi del veicolo;
- indicazione chiara del motivo del contendere;
- copia di ogni documento utile a comprovare quanto asserito (es. copia del contrassegno di invalidità, copia della carta di circolazione laddove si asserisca che vi è discordanza tra modello e targa del mezzo, etc…);
- firma in calce.
Se si ricorre al Prefetto, può essere inviato tramite la Polizia Locale o direttamente al Prefetto, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Se è presentato al Giudice di Pace di Lendinara (giudice competente) può essere consegnato di persona presso la Cancelleria Civile (Piazzale Kennedy, n. 3) o per via postale.
In caso di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non si deve mai effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione né prima né dopo la presentazione del ricorso e sino alla pronuncia dell’autorità in questione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.















