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Violazioni al codice della strada

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L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 30 giorni dalla data d'accertamento. Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale, in quanto il c.d. preavviso concreta una particolare tipologia di atto amministrativo comunque non previsto dalla legge.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA: questo verbale comporta la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione, oppure il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo. Il mezzo va assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario, se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata. E’ prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.

Tempi di notifica

In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 150 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d’accertamento della violazione. I 150 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d’esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 150 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

Modalità di notifica

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:

  • consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali.

CONSEGNA IMMEDIATA
Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a “notifica immediata” eseguita.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE
Copia del verbale può essere notificata, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapace o minore di 14 anni) a persone incaricate a ricevere l'atto (ad es: vicino di casa o portiere). In questi casi, se la notifica avviene tramite messo comunale, l’addetto alla notifica fa sottoscrivere la consegna dell'atto (consegnato in busta chiusa) alla persona incaricata a ricevere e deve dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario dell’atto medesimo mediante raccomandata (art. 139 c.p.c.). In assenza del destinatario e di persona incarica a ricevere l’atto, il messo comunale deve lasciare un avviso in cui dichiara i motivi dell'impossibile consegna dell'atto e che l’atto medesimo sarà depositato presso la Casa comunale. Successivamente all'interessato sarà spedita una raccomandata per comunicare la giacenza del verbale presso l’ufficio messi (art. 140 c.p.c.). In tal caso la data d’avvenuta notifica è la data d’invio della raccomandata e non quella del ritiro del verbale.

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE
Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata.

CASI PARTICOLARI
Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.
Come pagare

Oltre l’importo della sanzione, il trasgressore deve corrispondere le spese di notifica.

Il pagamento può essere effettuato:

  • attraverso le agenzie della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: il pagamento è a costo zero (senza alcun costo aggiuntivo) e richiede l'indicazione del numero e della data del verbale, la targa del veicolo o il contrassegno d'identificazione del ciclomotore;
  • attraverso bollettino di c/c postale n. 11830452 (preavvisi e verbali su strada) e n. 54477096 (verbali spediti con postecom): il bollettino deve essere intestato a Comune di Lendinara – Servizio Tesoreria - Polizia Municipale, citando la causale del versamento, la data ed il numero del verbale ed il numero di targa del veicolo o del contrassegno d'identificazione del ciclomotore; per evitare disguidi nelle registrazioni dei pagamenti si raccomanda di usare uno dei bollettini ccp allegati al verbale.

Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).

Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

Tempi

Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 30 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.
Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

Modalità di ricorso per violazioni al Codice della Strada

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 23 Marzo 2009 08:40 )