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Polizia Locale

4° Settore - Area Vigilanza - Comandante: Vice Commissario Dallagà Natale

sede Sede: via Garibaldi, 3
telefono Tel.: 0425.605.620
fax Fax: 0425.601.672
email E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
orologio Orario: tutti i giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ed i pomeriggi del martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Sportello Polifunzionale:

sede Piazza Risorgimento - Loggia Comunale
telefono Tel. n. 0425.605610
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orologio dal lunedì al venerdì: 10.00-12.30, martedì e giovedì: 15.00-17.00

distintivoLa Polizia Locale è disciplinata in ambito nazionale dalla Legge Quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986, che rimette l’organizzazione del Servizio alla Regione territorialmente competente, che provvede con leggi regionali (legge n. 40/1988 della Regione del Veneto).
La Polizia Locale è alle dipendenze del Sindaco, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
Gli agenti di P.L. svolgono attività di prevenzione e repressione in campo amministrativo come delegati agli enti locali dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la particolare attitudine ai problemi riguardanti il rispetto dei regolamenti locali e delle ordinanze del Sindaco e degli altri organi locali, delle norme che regolano la circolazione stradale, gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e circoli privati e problemi inerenti l’inquinamento ambientale e l’abusivismo edilizio, nonché l’esecuzione del T.S.O. e degli accertamenti anagrafici.
Gli agenti di PL possono, inoltre, essere chiamati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria su incarico della magistratura. Il Corpo di Polizia Locale è preposto anche ad altri servizi quali quelli di cerimoniale e di rappresentanza (ad esempio scorta il Gonfalone della Città) e la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini.
Polizia Locale All’interno del Corpo sono poi organizzate ulteriori competenze di tipo amministrativo, ci si può infatti rivolgere al Comando di Polizia Locale per: chiedere un permesso per zone a traffico limitato, chiedere l’autorizzazione alla sosta negli spazi riservati ai veicoli a servizio delle persone con ridotta capacità motoria, per presentare denuncie e segnalazioni, farsi rilasciare una licenza od un permesso, avere informazioni sul Codice della Strada, sulla viabilità cittadina, eccetera. Il Comando è altresì competente nell’organizzazione e gestione di fiere e mercati.
Il Comando di Polizia Locale della Città di Lendinara supporta inoltre le attività promosse dall' Assessorato alle politiche per la sicurezza urbana.

Chiusura Uffici Polizia Locale il sabato mattina periodo 17 luglio - 28 agosto

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Si avvisa che gli Uffici della Polizia Locale nel periodo compreso dal 17 luglio 2010 al 28 gosto 2010 il sabato mattina rimarrano chiusi al pubblico.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 13 Luglio 2010 17:42 )
 

Autovelox

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Postazioni fisse di rilevamento della velocità

Dalla mezzanotte di giovedì 13 novembre 2009, come già comunicato, sono tornate in funzione le postazioni fisse di rilevamento delle infrazioni all’art. 142 del Codice della Strada (velocità). Le tre postazioni sono state confermate dalla Giunta Comunale dove erano posizionate in precedenza e precisamente su via Polesana Rovigo (S.R. 88) al Km. 10+650, su via Polesana per Badia (S.R. 88) al Km. 14+950 e su via Valli (S.P. 17) al Km. 4+520 (per questa strada, per effetto dell’apertura della nuova tangenziale est, pur essendo rimasto invariato il punto di rilevamento è cambiata la kilometrica in quanto la strada è stata “ricalibrata”).
Le postazioni fisse, giova ricordarlo, trovano il loro fondamento legislativo, nel D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 1° agosto 2002, n. 168.
I tratti di strada in cui sono state installate le postazioni sono inoltre, come previsto dalla citata normativa, individuate con decreto del Prefetto, sulla base del tipo, delle caratteristiche della strada e dell’incindentalità verificatasi.
La legge inoltre prevede il rilevamento in modo automatico delle violazioni senza l’obbligo quindi della presenza sul posto degli agenti accertatori.
Per quanto riguarda le apparecchiature impiegate nelle tre postazioni le stesse sono del tipo Traffiphot III – SR; sono munite di tutte le certificazioni previste: in particolare della omologazione ministeriale (n. 4130 del 24.12.2004) e di specifico certificato di taratura.
I rilievi, per quanto le apparecchiature possano effettuare i rilievi nei due sensi di marcia, vengono effettuati solo in entrata in direzione Lendinara, con funzionamento anche notturno ed in condizioni di scarsa visibilità.
Le postazioni inoltre recepiscono in toto la recente “Direttiva Maroni” avente per oggetto le modalità di rilevazione e la visibilità delle postazioni, sia fisse, come nel caso in specie, che mobili.
Per i rilievi effettuati con le modalità in postazione fissa, quindi senza la presenza degli agenti, non vi è l’obbligo della contestazione immediata (cfr. art. 201 C.d.S. comma 1 bis lett. f); la notificazione delle violazioni accertate deve avvenire entro 150 giorni dalla data della commessa violazione (la notificazione verrà effettuata all’intestatario del veicolo).
Va da ultimo rammentato, a prescindere dalla facili allusioni che si possono formulare, che la legge che consente questo tipo di rilievi si è posta come obbiettivo primario quello di ridurre gli incidenti e le vittime della strada, a livello di direttiva europea; gli ultimi dati a livello nazionale ed europeo dicono che un calo di incidenti c’è stato anche se francamente si auspicava una riduzione maggiore (vedasi ad esempio i controlli della velocità con il sistema “tutor” in vigore sulla rete autostradale). Questo per dire che non è vero che questi dispositivi vengono installati unicamente per “fare cassa” come si sente tropo spesso dire. A conferma di ciò il fatto che il Comune di Lendinara abbia deciso di continuare con questo tipo di attività proprio nei giorni in cui era in discussione in Parlamento la proposta di legge che destinava i proventi di sifatta fattispecie non all’ente accertatore (comune) ma bensì agli enti proprietari delle strade (nel nostro caso Veneto Strade e Amministrazione Provinciale).

Certificati di taratura apparecchiature:
Postazione di Via Polesana per Badia pdf 639,81 Kb
Postazione di Via Polesana Rovivo pdf 644 Kb
Posatzione di Via Valli pdf 636,62 Kb

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 17 Dicembre 2009 12:37 )
 

Polizia Amministrativa

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La Polizia Locale effettua attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. Istruisce, verifica e concede numerosi tipi di autorizzazioni.

polizia_amministrativa

Le funzioni di polizia amministrativa:

  • Servizi di accertamento e rilevazione delle sanzioni amministrative;
  • Rilascio di nulla osta, concessioni e autorizzazioni;
  • Verifica del rispetto delle norme relative ai prezzi di consumo, agli orari di apertura e chiusura dei negozi, alle norme igienico-sanitarie, all'occupazione di suolo pubblico, al commercio abusivo, alla pubblicità e alle affissioni;
  • Controllo sull'attività urbanistico-edilizia del territorio per assicurare la rispondenza alle leggi in materia di costruzioni, demolizioni e restauri;
  • Difesa del patrimonio ambientale attraverso il controllo dei comportamenti dannosi;
  • Gestione dei conflitti tra privati intervenendo come organo mediatore;
  • Gestione del Rapporto con il pubblico, per fornire informazioni e consigli sulla sicurezza urbana e la circolazione stradale a chi si presenta in ufficio o contatta telefonicamente gli uffici.
Quando può servire?


Quando avete bisogno di richiedere permessi di accesso alle zone a traffico limitato, per l’occupazione del suolo pubblico per feste o manifestazioni, per la posa di impalcature edili, per pubblici esercizi e/o commerciali, quando dovete circolare con mezzi speciali, quando avete il sospetto che siano violate le norme di tutela dei consumatori o volete far rispettare norme sui prezzi, su orari di chiusura e apertura dei locali pubblici, quando sospettate violazioni di norme a tutela dell’ambiente o del commercio ambulante o quando avete bisogno di consigli o informazioni.

Veicolo abbandonato?
Invia una segnalazione alla Polizia Locale!
I veicoli abbandonati sono pericolosi per le persone e per l’ambiente. Questi rottami contribuiscono a creare un senso di degrado e di incuria. E’ perciò utile intervenire immediatamente per controllare la situazione e rimuovere tali rifiuti. I cittadini sono pertanto invitati a segnalare alla Polizia Locale la presenza di un veicolo abbandonato. I dati personali forniti da chi ha effettuato la segnalazione non verranno utilizzati per altri fini e verranno automaticamente cancellati una volta terminati i controlli e definita la procedura, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia stato recuperato o meno.
Ai fini del recupero di veicoli abbandonati su area pubblica, si distinguono in (art. 1, D.M. 22-10-1999 n. 460):

  • veicolo abbandonato: senza targa e privo di parti essenziali per il funzionamento;
  • veicolo formalmente abbandonato: ad esempio il veicolo in divieto di sosta da oltre 60 giorni.

Gli organi di Polizia, ricevuta la segnalazione, devono perciò procedere ad una serie di accertamenti per verificare in quale delle due precedenti situazioni il veicolo si trovi. Devono inoltre verificare l’eventuale pendenza di furto, l’identità del proprietario, la sua raggiungibilità. Da qui decorre il termine di 60 giorni, ai quali si aggiungono i tempi delle notifiche. Una volta accertato lo stato di abbandono, il mezzo potrà venire rimosso e conferito ad un Centro di Raccolta autorizzato, che provvederà a rottamarlo e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).
Si rammenta che trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’art. 923 del codice civile.

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 23 Marzo 2009 09:40 )
 

Polizia Stradale

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Gli agenti di Polizia Locale rivestono, nell’ambito del territorio di competenza, la qualità di Agenti di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. f), del Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo n. 285/92.

Le funzioni di polizia stradale:

polizia_stradale

  • Prevenzione e controllo delle violazioni al codice della strada;
  • Rilevazione degli incidenti stradali e stesura dei verbali;
  • Soccorso automobilistico;
  • Regolazione del traffico e delle soste;
  • Collaborazione a corsi di educazione stradale, previsti nelle scuole dal Nuovo Codice della Strada.

Quando può servire?

Quando rilevate il mancato rispetto di norme del codice della strada, quando avete un incidente (se ci sono feriti è necessario chiamare il 118) o se avete un'emergenza sulla strada, quando a seguito di un incidente dovete richiedere gli atti relativi.

Violazioni al codice della strada

Modalità di ricorso per violazioni al codice della strada

Postazioni autovelox

Ultimo aggiornamento ( Sabato 21 Novembre 2009 15:02 )
 

Polizia Giudiziaria

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polizia_giudiziariaNell’ambito del territorio di competenza (ovvero quello dell’Ente di appartenenza) i componenti il Comando di Polizia Locale, a seconda del grado e quando sono in servizio, assumono la qualità di AGENTI O UFFICIALI di Polizia Giudiziaria (art. 357 c.p.), per cui sono riconosciuti tali dall’art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, in riferimento all’art. 5 comma 1,  lett. a), della Legge n. 65/1986. L’operato della Polizia Locale è dunque importantissimo e fondamentale per garantire, in città, il controllo del territorio e la pacifica convivenza dei cittadini ed implica un costante impegno e alta professionalità degli operatori.

Funzioni di Polizia Giudiziaria:
  • Prevenzione dei reati laddove si identifichino situazioni o persone sospette;
  • Ricezione delle denunce di reato;
  • Ricerca e raccolta di prove e individuazione degli autori di reato;
  • Comunicazine degli atti giudiziari e partecipazione alle udienze.
Quando può servire?

Quando dovete denunciare un reato o quando volete segnalare situazioni o persone sospette.

Bicicletta rubata - come denunciare il furto
E’ importante denunciare il furto della bicicletta perché:
  • se la bici viene ritrovata il proprietario può rientrane in possesso;
  • se la P.L. vede che in una certa zona si verificano molti furti può monitorare il territorio per prevenire altri episodi ed eventualmente individuare i responsabili;
  • se una persona viene sorpresa a bordo di una bici rubata viene denunciata all’Autorità Giudiziaria.
È importante al momento della denuncia segnalare, oltre al tipo di bicicletta, colore, marca, accessori, segni particolari, se provvista di un sistema di riconoscimento, qualcosa di particolare che possa facilmente renderla riconoscibile. Si consiglia quindi, specialmente in occasione di un nuovo acquisto di bicicletta, di studiare un “segno” particolare, per renderla facilmente riconoscibile o di farne una foto.
Le biciclette segnalate e recuperate sono a disposizione dei legittimi proprietari presso il Comando di P.L. Nel caso di ritrovamento è opportuno avvisare la P.L., così anche nel caso si individui il possessore. Trascorso un anno dalla consegna della bicicletta ritrovata alla P.L., nel caso non si presenti il proprietario, la stessa passa di proprietà a chi l’ha ritrovata. Nel caso il proprietario della bicicletta si presenti a ritirarla, deve pagare un premio al ritrovatore, se questi lo richiede, pari a un decimo del valore del bene. E’ bene ricordare che anche colui il quale, consapevole, acquista, usa, rivende una bicicletta rubata è responsabile del reato di ricettazione.

Consigli utili

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 23 Marzo 2009 09:44 )
 
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