Cittadinanza per matrimonio
Le condizioni, regolate dall’art. 5 della Legge 91/1992, sono:
, presentata al Prefetto competente per territorio, se risiede in Italia, oppure all’autorità consolare italiana all’estero, se risiede in un paese straniero, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- lo stato di coniugio;
- la residenza legale in Italia da almeno sei mesi, successivi al matrimonio. Se risiede all’estero è necessario il decorso di tre anni dalla data di matrimonio;
- mancanza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e assenza di separazione legale.
- estratto dell’atto di nascita o, in caso di documentata impossibilità ad esibirlo, attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare del paese d’origine con identico contenuto, tradotto e legalizzato (sono autocertificabili per i cittadini dell’Unione Europea);
- certificato relativo ai precedenti penali, rilasciato dal paese di origine e dagli eventuali paesi terzi di residenza, tradotto e legalizzato (sono autocertificabili per i cittadini dell’Unione Europea);
- certificato storico di residenza in bollo o autocertificazione;
- certificato di stato di famiglia in bollo o autocertificazione;
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
- certificato dei carichi penali pendenti.
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 19 Febbraio 2009 08:31 )
Cittadinanza per matrimonio














